08-09-2004
Compravendite di immobili da costruire: nuove regole per imprese e progettisti e garanzie per gli acquirenti.
Pubblicata nella G.U. n. 189 del 13.08.2004 la Legge 2 agosto 2004, n. 210 recante:?Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.? Tale legge introduce l?obbligo per il costruttore del rilascio all?acquirente di una serie di garanzie; essa, tuttavia, sarà pienamente operativa solo dopo l?emanazione degli specifici decreti legislativi che avverrà entro i prossimi sei mesi. In particolare il costruttore dovrà consegnare all?acquirente una fideiussione (di importo pari al prezzo pattuito meno le eventuali somme erogate da un soggetto mutuante) e fornire garanzie per il risarcimento di vizi e difformità che si manifestino successivamente all?atto di compravendita. La Legge prevede l?introduzione, inoltre, di una nuova disciplina del contratto preliminare con individuazione di una serie di elementi tra cui: caratteristiche tecniche dell?immobile (tipologia dei materiali, modalità di esecuzione, planimetria dell?immobile, etc.) e l?istituzione di un fondo di solidarietà a favore di coloro i quali sono rimasti coinvolti in fallimenti immobiliari a decorrere dal 31 dicembre 1993. Il fondo sarà alimentato con un prelievo del 5 per mille sulle fideiussioni che saranno sottoscritte nei prossimi 15 anni. Le nuove disposizioni, infine, si applicheranno all?acquisto di immobili da costruire (cioè con permesso di costruire anche solo richiesto) o non ancora ultimati (cioè in condizione di non poter ottenere l?agibilità), con destinazione d?uso residenziale o non residenziale. Le disposizioni non si applicheranno, invece, agli immobili già dotati di certificato di agibilità. Fonte:BibLus-net


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